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L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato un corposo atto di prassi (circ. 10/2018) nel quale ha analizzato vari aspetti che possono sorgere quando i beneficiari del credito d’imposta R&S (agevolazione applicabile fino al 2020) sono interessati da operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti, indicando le soluzioni applicative interpretativamente corrette (circ. n. 10/2018).

In considerazione delle condizioni di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, l’Agenzia afferma che saranno tutelate quelle imprese che – avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli ora indicati – hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare. Pertanto:
– non verrà applicata alcuna sanzione nell’ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo svolto utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare;
– se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese potranno utilizzarlo in compensazione, previa presentazione di una dichiarazione integrativa a favore.

La Circolare contiene molteplici casi pratici ed esempi operativi, i quali si fondano su taluni principi di portata generale, poi declinati a seconda della specifica operazione straordinaria. Tali criteri generali sono così sintetizzabili:
– l’autonomia della disciplina agevolativa rispetto all’ordinaria disciplina di determinazione del reddito d’impresa (e dell’imposta);
– l’autonomia dei singoli periodi di imposta;
– il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del bonus (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento).