Fatte salve eventuali novità legislative che potrebbero intervenire entro il 31 agosto prossimo, il regime che ha consentito di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata a seguito della pandemia, cesserà il 31 agosto 2022.
Dal 1° settembre 2022 il ricorso al lavoro agile dovrà pertanto avvenire nel rispetto delle regole ordinarie stabilite dalla L. n.81/2017, in coordinamento con quanto previsto nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7.12.2021.
L’unica novità al momento intervenuta riguarda le modalità di comunicazione del ricorso al lavoro agile al Ministero del lavoro. È stato infatti emanato il Decreto Ministeriale che introduce in forma stabile la modalità di comunicazione semplificata adottate nel corso del periodo emergenziale, che dovrà essere utilizzata per gli accordi individuali modificati o stipulati dal 1° settembre 2022. Sono fatte salve le comunicazioni già inoltrate secondo l’attuale regime.
Ciò significa in particolare che:
– per i lavoratori che già ricorrono al lavoro agile, occorrerà formalizzare tale modalità operativa entro il 31 agosto 2022, attraverso la sottoscrizione di un accordo individuale, qualora non sia ancora stato fatto. Tale accordo non andrà caricato sul portale dei servizi online del ministero e non sarà nemmeno necessario effettuare una nuova comunicazione semplificata in quanto mantiene la propria validità quella già inoltrata in occasione dell’introduzione del lavoro agile. Qualora, con l’occasione, dovessero essere introdotte modifiche rispetto a quanto già comunicato, occorrerà effettuare una nuova comunicazione di modificazione;
– per i lavoratori che accederanno al lavoro agile a decorrere dal 1° settembre 2022, occorrerà procedere alla sottoscrizione dell’accordo individuale ed alla registrazione dei dati richiesti sul portale dei servizi ministeriale attraverso la nuova procedura semplificata, senza tuttavia allegare il contratto stesso. A questi lavoratori dovrà inoltre essere consegna tempestivamente un’informativa scritta inerente i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art.22, L. n.81/2017). A tale fine non sarà infatti più possibile utilizzare la sola comunicazione standard predisposta dall’INAIL.