Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha fornito specifiche istruzioni[1] sui criteri di individuazione delle attività ammissibili al beneficio nello specifico settore del software, inteso quale prodotto finale.
I criteri sistematici sono sostanzialmente quelli già forniti in precedenza nel cosiddetto “Manuale di Frascati”[2], base interpretativa della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione[3].
Sulla base di tali principi assodati, le innovazioni legate al software sono generalmente di tipo incrementale e, se presentano un effettivo contenuto in ricerca e sviluppo, rientrano tra le attività di sviluppo sperimentale. A titolo esemplificativo, sono attività R&S:
- lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;
- la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
- gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;
- la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
- la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.
Sono escluse tutte le attività di tipo ricorrente o di routine quali aggiornamenti di sistemi o software già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori, ordinaria manutenzione, sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti e così via.
In considerazione del fatto che il riconoscimento del bonus in commento non può riguardare attività dell’impresa successive a quelle cosiddette pre-competitive, il Ministero ha inoltre chiarito che, nel caso di attività di sviluppo di software, la conclusione di tali attività pre-competitive coincide, in linea generale, con quelle attinenti al cosiddetto beta testing.
Infine, in considerazione della natura automatica dell’incentivo, il Mise richiama l’attenzione sull’accuratezza della documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli. Oltre alla documentazione obbligatoria concernente l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi, sarà pertanto necessario conservare altresì apposita documentazione concernente l’ammissibilità delle attività di R&S svolte.
[1] Circolare n. 59990 del 9/02/2018 [2] Ultima ed. Ottobre 2015 [3] Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01