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Come comunicare il titolare effettivo al Registro Imprese?

Il 9 ottobre 2023, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, è diventato operativo il registro dei titolari effettivi disciplinato dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55.

Dal momento della pubblicazione in GU scatta il termine di 60 giorni per l’adempimento dell’obbligo di iscrizione nella “Sezione dei Titolari Effettivi” del Registro delle Imprese. Motivo per cui i soggetti obbligati hanno tempo fino all’11 dicembre 2023 per trasmettere i dati attraverso comunicazione telematica firmata digitalmente.

In questo articolo vedremo chi è il titolare effettivo, quali dati bisogna comunicare all’apposita sezione del Registro delle Imprese e in quale modo istruire correttamente la pratica di compilazione e deposito della comunicazione.

Chi è il titolare effettivo?

Per capire chi è il titolare effettivo della società dobbiamo fare riferimento al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il cosiddetto Decreto AML (Anti Money Laundering), contenente la normativa in materia di antiriciclaggio. In particolare, l’articolo 20 del testo di legge prevede specifici criteri per individuare il titolare effettivo inteso come la persona fisica che possiede o controlla l’impresa o che ne risulta beneficiaria.

Il titolare effettivo di società di capitali è individuabile nel soggetto, persona fisica o persone fisiche, che risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (c.d. proprietà diretta);
  • Detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale mediante società controllate, fiduciarie o per interposta persona (c.d. proprietà indiretta).

Se non risulta possibile definire questi dettagli, si cercano altri requisiti, quali:

  • Numero maggioritario/dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci;
  • Vincoli contrattuali che danno diritto di esercitare un’influenza dominante.

Invece, il titolare effettivo di una persona giuridica privata è individuato nel soggetto fondatore/beneficiario ovvero tra i titolari di poteri di rappresentanza, direzione o amministrazione.

 

Cos’è il Registro dei titolari effettivi e chi è obbligato alla comunicazione?

Il Registro dei titolari effettivi è previsto dal Decreto AML, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90. In pratica si tratta di una sezione specifica del Registro delle Imprese finalizzata a raccogliere e ad archiviare le informazioni e i dati sulla titolarità effettiva di società e trust.

­Ma chi deve assolvere l’obbligo di comunicazione del titolare effettivo? Ecco un sintetico elenco dei soggetti obbligati:

  • Amministratori delle imprese con personalità giuridica, anche in forma consortile (S.p.a., S.r.l., Coop, Sapa);
  • Fondatori o soggetti che hanno la rappresentanza/amministrazione delle persone giuridiche private, come ad esempio le fondazioni e le associazioni riconosciute;
  • Fiduciari di trust o di istituti giuridici affini.

E cosa devono comunicare? L’articolo 4 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022, n. 55 definisce le informazioni richieste:

  • Per le imprese con personalità giuridica: entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica titolare effettivo e, se necessario, modalità di controllo o poteri di rappresentanza legale.
  • Per le persone giuridiche private: codice fiscale, denominazione, sede legale, sede amministrativa e indirizzo di posta elettronica certificata.
  • Per trust e istituti giuridici affini: codice fiscale, denominazione e dettagli dell’atto di costituzione.

In tutti i casi sopra descritti, per ciascun titolare effettivo andrà comunicato: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, domicilio (se diverso), dettagli del documento di identificazione e codice fiscale (se assegnato).

Deve essere indicato anche se vi sono circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione dall’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva secondo le disposizioni del Decreto Antiriciclaggio.

In caso di mancata comunicazione dei dati sul titolare effettivo o di comunicazione oltre i termini, tali soggetti inadempienti sono passibili di sanzione amministrativa, con multa che varia da 103 a 1.032 euro (art. 2630 Codice Civile).

 

Come comunicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese?

La comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese deve essere fatta esclusivamente per via telematica, mediante autodichiarazione su un modello di comunicazione unica. La pratica deve riportare la firma digitale del legale rappresentante o di uno degli amministratori, o dei liquidatori, o del commissario liquidatore, o ancora del commissario giudiziario. Solo i soggetti indicati hanno facoltà di sottoscrivere digitalmente la comunicazione e di autocertificare la titolarità effettiva della società o del trust.

Per presentare la pratica di comunicazione del titolare effettivo, esente da imposta di bollo ma soggetta al pagamento dei diritti di segreteria (30 euro), occorre seguire questa procedura:

  1. Accedi a DIRE (Deposito Istanze Registro Imprese);
  2. Scegli la pratica del titolare effettivo;
  3. Indica l’impresa oggetto della comunicazione e compila i dati del suo titolare effettivo;
  4. Apponi la firma digitale.

 

Tempistiche per la comunicazione al Registro dei titolari effettivi

La comunicazione dei dati del titolare deve avvenire entro il prossimo 11 dicembre. Per le entità di nuova iscrizione o costituzione, e ogni volta in cui vengono fatte variazioni nelle informazioni, è necessaria una nuova comunicazione entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo o della variazione.

I dati comunicati devono essere confermati ogni anno. Le imprese con personalità giuridica possono confermarli contestualmente al deposito del bilancio.

Fonte Articolo: Futuro Digitale

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