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L’Agenzia delle entrate ha prodotto un corposo documento di prassi (circ. n. 13/2017) con cui ha:
• riepilogato le molteplici novità che hanno interessato la disciplina del credito d’imposta R&S dal 2017;
• fornito istruzioni sulla determinazione dell’agevolazione;
• spiegato, anche grazie alla presentazione di esempi numerici, come effettuare il calcolo del bonus (sia con riferimento agli anni 2015 e 2016, che ai successivi periodi di potenziale fruizione, vale a dire dal 2017 al 2020);
• risposto ad alcuni quesiti specifici che coinvolgono molteplici aspetti critici della disciplina (ad esempio: spese per il personale, spese di ricerca infragruppo, utilizzo del bonus, adempimenti, ecc.).
Con due successive risoluzioni (n. 121 e 122/2017), l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti. In relazione ai costi del personale, l’Agenzia ha chiarito che le spese per il personale assunto con contratto di apprendistato possono rientrare nel novero dei costi ammessi al Bonus R&S quando l’apporto di tali lavoratori sia connesso in maniera diretta con lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.
Ulteriori interessanti punti affrontati dall’Agenzia concernono:
• le modalità di ragguaglio annuale dei costi per R&S per le imprese e gli enti che modificano il periodo sociale (da annuale a infrannuale);
• l’ammissibilità di specifiche voci di spesa, ricomprese le spese legate all’implementazione di prototipi;
• l’ammissibilità di specifici costi extra-muros. In relazione a tale ambito, seppur la maggior parte dei chiarimenti concernano prettamente il ramo farmaceutico, sono state confermate talune posizioni interpretative applicabili indipendentemente dal settore, tra cui l’esclusione dallo spettro applicativo del Bonus R&S dei costi relativi a commesse di ricerca tra imprese legate da relazioni di controllo.