Sono state disposte le seguenti definizioni:
- «tecnologie basate su registri distribuiti»: tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili;
- «smart contract»: programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati da AgID, con linee guida da adottare.
La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica (art. 41 regolamento (UE) n. 910/2014).
AgID deve individuare gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti della validazione temporale elettronica.