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Fattura elettronica obbligatoria da luglio 2022: il PNRR anticipa le sanzioni per i forfettari

Violazione obblighi e-fatture forfettari: sanzione amministrativa tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato e minimo di 500€. Da 250 a 2000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Dal prossimo 1 luglio, per i forfettari, obbligati alla fatturazione elettronica (quelli sopra i 25 mila euro di ricavi) le irregolarità sulle e-fatture saranno sanzionate con ammontare tra il 5% e il 10% di quanto non documentato e minimo di 500€. L’ anticipo è previsto nel decreto legge in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR. 

Nel decreto approvato in due passaggi il 13 e il 22 aprile in consiglio dei ministri, vengono attratte al 2022 le sanzioni  stabilite in caso di mancata emissione delle fatture elettroniche a partire dal 1 luglio 2022 per i forfettari attualmente esentati da tale adempimento.

La mancata emissione delle fatture elettroniche

Va preliminarmente evidenziato che l’articolo 18 del dl PNRR2 al comma 3 prevede l’applicazione dell’obbligo di emissione di fatture elettroniche a partire dal 1 luglio 2022 per tutti i soggetti prima esonerati, forfettari compresi, che nel 2021 abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000. 

Il vincolo inoltre si amplierà a partire dal 1 gennaio 2024 anche per i soggetti sotto i 25 mila euro citati. Le sanzioni stabilite per la mancata emissione delle fatture non si applicheranno a patto che il documento venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

A regime invece l’impianto sanzionatorio prevede una sanzione amministrativa per cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di importo compreso tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro. Quando la violazione non rileva inoltre ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000.

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